giovedì 2 marzo 2017

Senato. Via libera alla norma che tutela gli immigrati minorenni non accompagnati

Il testo offre un percorso di tutele per i minori stranieri non accompagnati, ma ora dovrà tornare alla Camera per l’ok definitivo.

Sono stati più di 25mila nel 2016, circa 50mila negli ultimi tre anni i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane (fonte: Ministero dell’Interno). Secondo il Rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quelli censiti nel nostro Paese erano fino allo scorso anno 17.373, ai quali se ne aggiungono oltre 6.500 irreperibili.

E un recentissimo rapporto pubblicato da Unicef rivela che molti di questi, durante la traversata del Mediterraneo per giungere in Italia, sono stati vittime di violenze, molestie o aggressioni ad opera di adulti.

Si rivolge a loro il disegno di legge approvato dall’Assemblea del Senato, che dovrà tornare alla Camera per il via libera definitivo. Un testo che offre “un percorso di tutele, evita che i minori stranieri non accompagnati si disperdano sul territorio e rappresenta già una prima forma di integrazione”, come spiegato dalla ministra Anna Finocchiaro, che ha seguito con attenzione sin dall'inizio del proprio mandato l’iter del provvedimento, con l’obiettivo di “offrire finalmente la dovuta tutela a tanti giovani e giovanissimi, che arrivano in Italia con la speranza di trovare quell'umanità che meritano di ricevere

Il voto del Senato, con una maggioranza molto più ampia di quella che sostiene l’esecutivo, è l’atto politico decisivo in vista del traguardo, che ci auguriamo sarà raggiunto in tempi rapidi alla Camera

Il testo garantisce parità di trattamento ai minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea e afferma il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera nei loro confronti. Ad essi sono riconosciuti la piena garanzia dell’assistenza sanitaria, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo (anche attraverso specifici programmi di apprendistato), le garanzie processuali e procedimenti legali (compresi l’assistenza affettiva e psicologica, la presenza di un mediatore culturale, l’eventuale gratuito patrocinio a carico dello Stato), nonché misure specifiche di tutela per le vittime di tratta e i richiedenti protezione internazionale.

Il percorso di accoglienza individuato dal disegno di legge prevede una permanenza massima di 30 giorni (anziché 60) nelle strutture di prima accoglienza, all'interno delle quali i minori vengono identificati (entro 10 giorni), ne viene accertata l’età e spiegati i loro diritti. La procedura di identificazione sarà disciplinata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, con determinate garanzie di procedura e di sostanza.

Terminata l'identificazione, si avviano le iniziative volte a individuare eventuali familiari, sulla base anche di apposite convenzioni stipulate dal ministero dell’Interno. Qualora siano stati rintracciati familiari idonei a prendersi cura del minore, l’affidamento a costoro è prioritario rispetto a qualsiasi altra soluzione. Si decide quindi se procedere con il ricongiungimento con i familiari attraverso il rimpatrio assistito (che diventa di competenza del Tribunale per i minorenni), oppure affidarlo a una famiglia o a una comunità. Il ministero dell’Interno può infatti valutare che sia nell'interesse del minore restare in Italia e quindi segnalare la situazione alla magistratura e ai servizi sociali per l’eventuale affidamento.

Ai minori stranieri non accompagnati che rimangono nel nostro Paese si applicano le norme previste in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono. Gli enti locali, a tal proposito, possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, per favorire una soluzione interna a un nucleo familiare, anziché in una struttura di accoglienza. A questo scopo, presso ogni Tribunale per i minorenni sarà istituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un elenco di tutori volontari, ossia cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati (nel caso di fratelli o sorelle)

Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato dal questore ed è valido fino al compimento della maggiore età, quando potrà essere convertito. Il questore rilascia invece il permesso per motivi familiari quando il minore ha meno di quattordici anni ed è affidato a un cittadino italiano con il quale convive, oppure ha quattordici anni o più e in tal caso sia affidato a un cittadino italiano o a uno straniero regolarmente soggiornante.

Tutti i minori non accompagnati possono accedere al nuovo Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Qualora le strutture nel territorio siano temporaneamente indisponibili, l’accoglienza sarà affidata in via provvisoria al Comune in cui si trova il minore. Per sostenere questa attività, è istituito il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con uno stanziamento già previsto dalla legge di bilancio di 170 milioni per ciascuno degli anni 2017-2019.

Inoltre, l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati è riconosciuta tra le destinazioni di interesse sociale o di carattere umanitario alle quali destinare parte del gettito dell’8 per mille dell’Irpef spettante allo Stato.

Sono 11.300 le ragazze nigeriane arrivate in Italia tra il 2015 e il 2016, due su cinque sono minorenni, l'80% di loro saranno costrette a prostituirsi.
La nuova legge è anche per loro

Una buona legge che tutela le decine di migliaia di minori sbarcati in Italia. Una legge che va favore anche delle 4.500 ragazze nigeriane minorenni sbarcate in Italia negli ultimi due anni. Ora però attendiamo la sua rapida approvazione definitiva, e soprattutto che poi venga puntualmente applicata



Articolo a cura di
Maris Davis

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